Perchè la verifica
Ascensori e montacarichi DPR 162/99
Per ridurre al minimo il rischio ed essere conformi ai regolamenti.
Secondo il DPR 162/99, il “proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante” sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica.
Inoltre il DPR 214/10 ha esteso tale obbligo anche alle piattaforme elevatrici e ai montascale.
■ Verifiche periodiche di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 13 del DPR 162/99.
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche
■ Verifiche straordinarie di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 14 del DPR 162/99
- le operazioni di verifica straordinaria avvengono a seguito di: esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;
- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera m) del DPR 162/99 (come modificato dal PR 214/10).
Per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo.
Le principali fasi di svolgimento delle Verifiche sono:
■ Analisi documentale su: libretto omologazione impianto, schemi elettrici e oleodinamici, disegni meccanici d’assieme, documentazione di conformità accessori.
■ Verifiche ispettive: Verifica sullo stato di manutenzione degli impianti, Verifiche funzionali sulle sicurezze, Verifica sull’applicazione della Normativa
Le disposizioni del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) si applicano a tutti gli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, con corsa non inferiore a 2 m come definiti nel citato DPR, con le seguenti esclusioni:
■ ascensori da cantiere
■ impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone
■ ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
■ ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro
■ ascensori al servizio di pozzi miniera
■ elevatori di scenotecnica
■ ascensori installati in mezzi di trasporto
■ treni a cremagliera
■ scale mobili e i marciapiedi mobili
■ impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone
■ ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
■ ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro
■ ascensori al servizio di pozzi miniera
■ elevatori di scenotecnica
■ ascensori installati in mezzi di trasporto
■ treni a cremagliera
■ scale mobili e i marciapiedi mobili
Le verifiche straordinarie sono necessarie a seguito di:
■ esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;
■ incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
■ modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;
■ per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo
■ incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
■ modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;
■ per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo