Informativa per il Datore di lavoro
Informativa per i datori di lavoro
D.M. 11 aprile 2011
Informativa per la richiesta delle verifiche periodiche secondo la nuova disciplina
Entrata in vigore
In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.
Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n.19 del 24 gennaio 2012, entra in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012)(1).
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.
Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.
Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima possono essere effettuate sia dalle ASL/ARPA territorialmente competenti e per la Toscana anche dal nostro Organismo abilitato: Società Verifiche Periodiche Impianti (in sigla SO.VE.P.I.) Srl.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
Di seguito si riporta in stralcio, per quanto di interesse, parte del comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08:
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Quando richiederla
Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL (ossia la "vecchia" domanda di immatricolazione e relativo libretto).
Come richiederla
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro può indicare il nominativo del soggetto abilitato individuato # per la Toscana ( Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena ) # per la Liguria (Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona): Società Verifiche Periodiche Impianti Srl ( SO.VE.P.I. Srl ) - Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS) - Tel. 0585 489771 - email contatti@verificheperiodicheimpianti.it #, del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Ad ogni modo, trascorsi 45 giorni dalla richiesta di prima verifica e la stessa non fosse stata ancora eseguita dall’INAIL , anche nel caso in cui il Datore di Lavoro che non avesse inserito nella richiesta nessuna indicazione rispetto all’Organismo scelto in sostituzione dell’INAIL, lo stesso deve rivolgersi direttamente ad un Organismo abilitato: per la Toscana e la Liguria Società Verifiche Periodiche Impianti Srl ( in sigla SO.VE.P.I. Srl ).
Verifiche periodiche successive alla prima
Quando richiederla
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere ad un Organismo abilitato ( per la Toscana Società Verifiche Periodiche Impianti Srl ( in sigla SO.VE.P.I. Srl ) o all’ASL/ARPA competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.
Come richiederla
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro".
(1) Il D.M. 11/4/2011 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (30 aprile 2011), limitatamente all’Allegato III (relativo alle modalità per l’abilitazione, il controllo, e il monitoraggio dei soggetti abilitati, pubblici o privati) che però riguarda esclusivamente i soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche.