Il DPR n. 462 del 2001 obbliga i datori di lavoro a effettuare la verifica periodica su:
Impianti di messa a terra di impianti elettrici con tensione di alimentazione inferiore a 1000 Volt; Impianti di messa a terra di impianti elettrici con tensione di alimentazione oltre i 1000 Volt; Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
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La Società Verifiche Periodiche Impianti (SO.VE.P.I.) srl, in assistenza al cliente, verifica assieme allo stesso la documentazione esistente e/o mancante per lo svolgimento del servizio, effettua la verifica ispettiva attraverso prove strumentali e visive e gestisce telematicamente i dati della verifica e il rilascio del verbale.
Alcune utili notizie:
CHI PUO´ EFFETTUARE LE VERIFICHE DI MESSA A TERRA?
Le verifiche sono effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, come la SO.VE.P.I. Srl, da ASL o ARPA regionali.
I controlli periodici effettuati da installatori e manutentori di impianti elettrici sono importanti e utili hai fini della sicurezza, ma non valgono ai fini dell´adempimento a quanto disposto dal DPR 462/01.
Denuncia ed esercizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Ai sensi dell´art. 2 del DPR 462/01, la dichiarazione di conformità rilasciata dall´installatore corredata di tutti gli allegati obbligatori, equivale a tutti gli effetti all´omologazione dell´impianto che puó quindi essere messo in esercizio. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all´INAIL e all´ASL (o, a seconda delle regioni, all´ARPA) territorialmente competenti. Solo nei comuni singoli o associati ove sia attivo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, la dichiarazione di conformità deve essere inoltrata esclusivamente allo stesso. Durante l´esercizio dell´impianto il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre lo stesso a verifica periodica. La periodicità della verifica è biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; è quinquennale in tutti gli altri casi.
Denuncia ed esercizio degli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d’esplosione Ai sensi dell´art. 5 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti ubicati in luoghi con pericolo d’esplosione puó avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall´installatore dell´impianto con il contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità che, entro 30 giorni, deve essere inviata all´ASL o all´ARPA competenti per territorio (oppure, ove attivo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive); l'omologazione è effettuata dall´ASL o dall´ARPA mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati. Durante l´esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni.
Altri obblighi a carico del Datore di lavoro La comunicazione tempestiva agli uffici competenti per territorio dell´INAIL e dell´ASL (o ARPA) della cessazione d’esercizio, delle modifiche sostanziali preponderanti e del trasferimento o spostamento degli impianti. La modifica sostanziale dell´impianto rende inoltre necessaria l´effettuazione di una verifica straordinaria.
Verifiche straordinarie Sono da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI e comunque nei casi di esito negativo della verifica periodica, di modifica sostanziale dell´impianto o dietro richiesta del Datore di lavoro. l´effettuazione di una verifica straordinaria non modifica in alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche che continuano ad essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio dell´impianto.
Soggetti abilitati all´effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie Ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, per l´effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie il Datore di lavoro puó rivolgersi all´ASL (o, a seconda delle regioni, all´ARPA), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
La SO.VE.P.I. Srl è stata autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti contemplati nel DPR 462/01 con Decreto del Ministero delle Attività Produttive. |